Il bonus prima casa è un argomento che interessa molti cittadini. È un’agevolazione fiscale ben conosciuta da chi compra la propria abitazione principale, ma ci sono nuances e dettagli che possono sorprendere anche i più preparati.
Infatti, ci sono situazioni speciali in cui si può ottenere questo beneficio anche per l’acquisto di una seconda casa. Di recente, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza alcune circostanze peculiari che possono offrire opportunità insperate ai compratori.
Il bonus prima casa ha il potere di ridurre il carico fiscale per chi decide di acquistare un immobile, e questa è una notizia davvero vantaggiosa. Tuttavia, per gagliardi, è fondamentale che l’immobile scelto soddisfi specifiche categorie catastali. Le categorie incluse sono A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Inoltre, è indispensabile che l’immobile sia situato nel comune dove il contribuente ha la sua residenza o intende trasferirsi. Un altro aspetto essenziale riguarda la proprietà: chi è già proprietario di fabbricati nel comune non può beneficiare di questo aiuto. In altre parole, non ci si deve trovare in possesso di più immobili di questo tipo.
Ma c’è un aggiornamento importante: dal 1° gennaio 2016, anche coloro che sono già proprietari di un’abitazione che ha già ricevuto le agevolazioni fiscali possono nuovamente fare richiesta del bonus prima casa. Ciò è lecito a condizione che la precedente abitazione venga venduta entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile. Questa modifica normativa favorisce chi intende acquistare una nuova casa senza perdere i vantaggi fiscali, sempre che vengano seguiti gli adempimenti richiesti dalla legge.
Uno degli aspetti più dibattuti è rappresentato dalle circostanze in cui si può ottenere il bonus prima casa per una seconda casa. La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire che è possibile fare questa richiesta anche quando l’immobile già posseduto non soddisfa le proprie esigenze abitative. Questo concetto di idoneità, sia oggettiva che soggettiva, gioca un ruolo cruciale. Per spiegare meglio, l’inidoneità oggettiva si riferisce a situazioni in cui l’abitazione risulta strutturalmente danneggiata, ad esempio in caso di eventi naturali, mentre l’inidoneità soggettiva si lega a una dimensione o disposizione dell’immobile troppo piccola o comunque inadatta per il nucleo familiare.
Un caso emblematico è rappresentato dall’ordinanza n. 23978 del 6 settembre 2024, in cui la Corte ha respinto la richiesta di un contribuente che, pur avendo acquistato una nuova abitazione perché la precedente era stata giudicata inagibile dopo un sisma, non ha rispettato il termine di un anno per la vendita della casa già posseduta. In questo contesto, la Corte ha sottolineato che l’inagibilità dell’immobile non esclude l’obbligo di vendita, evidenziando quindi quanto sia cruciale rispettare le norme per poter utilizzare correttamente le agevolazioni fiscali. È quindi bene tenere a mente che l’interpretazione rigorosa delle regolamentazioni può avere impatti diretti sulle opportunità di accesso a benefici economici.
Tutelarsi legalmente e conoscere le proprie possibilità può fare davvero la differenza nell’iter di acquisto della propria casa, riducendo oneri e complicazioni.