I proprietari possono installare impianti di videosorveglianza presso villette e condomini ma devono seguire specifiche regole. Ecco quali.
Uno dei problemi che affliggono i proprietari di abitazioni è la protezione della propria casa da eventuali furti. A tal fine, può essere molto utile installare delle telecamere. L’esigenza di tutela degli spazi personali, tuttavia, deve essere sempre contemperata all’obbligo di non invadere la privacy di terze persone.
Per questo motivo, ci si chiede se è consentito posizionare impianti di videosorveglianza senza l’espresso consenso del vicino, anche se vengono riprese aree esterne o comuni (ad esempio il vialetto di ingresso o il pianerottolo).
Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024, cercando di assicurare idonea tutela a tutti gli interessi coinvolti. Scopriamo, dunque, quali sono le regole per la corretta installazione di telecamere presso le abitazioni private.
Se si vuole installare una telecamera in un condominio, l’impianto può essere posizionato sulle pareti del pianerottolo, anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma con una preventiva comunicazione all’amministratore di condominio.
Non è, inoltre, obbligatorio mostrare un avviso relativo al posizionamento della videosorveglianza o la richiesta del permesso del vicino.
Per le villette unifamiliari, invece, il discorso è differente. La telecamera può essere posta sul portone o sulla recinzione ma non può riprendere uno spazio pubblico. Non c’è bisogno di un’autorizzazione, ma è necessario apporre un cartello ben visibile indicante la presenza della telecamera.
L’ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024 della Corte di Cassazione, al riguardo, precisa che l’impianto di videosorveglianza può anche riprendere il vicino che ha una servitù di passaggio davanti casa, anche senza il suo consenso. Attenzione, però, perché le telecamere devono inquadrare solo lo spazio specifico da proteggere, senza violare diritti di terzi soggetti.
Per questo motivo, nei condomini vanno installate in modo tale da non riprendere spazi comuni (come le scale, le aree esterne e le porte di ingresso). In altre parole, è necessario assicurare la tutela della privacy altrui. Allo stesso modo, le telecamere possono riprendere i marciapiedi o le strade pubbliche, ma solo relativamente alla porzione in cui si trova il cancello di ingresso dell’abitazione.
Il posizionamento di sistemi di videosorveglianza, poi, deve essere giustificato da concrete situazioni di pericolo (ad esempio, si vive in una zona isolata, in cui si verificano furti frequentemente).
In conclusione, i privati possono installare telecamere presso le proprie abitazioni, sia condominiali sia unifamiliari, anche se vengono riprese zone comuni o di passaggio. Deve, tuttavia, sussistere una concreta necessità di protezione e bisogna sempre garantire il rispetto della privacy di terzi soggetti, nonostante non sia richiesto il preventivo consenso delle persone che potrebbero essere riprese.
Se non si rispettano tali regole, si rischia di incorrere nel reato di illecite interferenze nella vita privata altrui.
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