Quando si resta a casa dal lavoro per malattia, è necessario sapere quali sono le fasce orarie delle visite fiscali: attento o sarai licenziato.
Anche i fisici più forti, prima o poi, cadono e si ammalano. Quando si lavora in proprio è più facile gestire eventuali malanni, poiché basta diluire gli impegni della giornata e concedersi un po’ più di tempo per sé stessi. Se invece si è dipendenti, è necessario informare il medico di famiglia e quindi il datore di lavoro, così che si avvii la malattia dell’INPS. Attenzione però alle visite fiscali perché sta cambiando qualcosa.
Per evitare che i dipendenti si mettano in malattia quando in realtà stanno bene ma hanno un impegno, quindi non vogliono sprecare un giorno di ferie, l’INPS e i datori di lavoro possono fare delle visite fiscali. Si tratta dei controlli durante i quali un medico va a casa del lavoratore per verificare che si trovi effettivamente a casa e possono avvenire in specifiche fasce orarie: ecco di quali si tratta.
La sostanziale differenza negli orari delle visite fiscali si ha tra i dipendenti privati e quelli pubblici: nei due casi, infatti, ci sono fasce diverse nelle quali si può ricevere la visita del medico, quindi è bene conoscere tutti i dettagli per non farsi trovare impreparati. Nel caso dei lavoratori privati, bisogna essere a casa dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19 di sera, sette giorni su sette e festivi compresi se il periodo della malattia comprende anche il sabato e la domenica.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, invece, da poche settimane sono completamente cambiate le fasce orarie da rispettare. Se prima del decreto ministeriale si trattava della fascia 9/13 e 15/18, oggi invece anche i dipendenti pubblici devono rispettare i medesimi orari di quelli privati, quindi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Stesso discorso vale per le Forze Armate, per i docenti, per il personale ATA, per i Dirigenti Scolastici e per i DSGA.
Nel caso in cui si risulti assenti alla visita fiscale sono previste sanzioni. Si va a perdere il 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi dieci giorni nel caso di prima assenza, poi nel caso di recidive la sanzione va a peggiorare.
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